Novità in arrivo per i commercialisti, è stato approvatoil nuovo nuovo Codice Deontologico approntato dal CNDCEC, attualmente in pubblica consultazione in attesa di essere approvato definitivamente Ecco nel dettaglio il contenuto delle norme richiamate, in particolare la normativa che interessa la comunicazione, il marketing e la pubblicità
La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni, è libera.
Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all’immagine della professione.
Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, nè promosse le attività di altri soggetti.
Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questo o dei loro eredi. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni ed associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell’esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l’eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all’oggetto della professione.
L’iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo
Subentro ad un collega
I doveri deontologici pendono sul commercialista ancora prima di accettare l’incarico di sostituzione: egli dovrà accettarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione (provvedendovi in difetto) e che abbia manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale. Non solo, dovrà assicurarsi che la sostituzione non sia dettata dalla necessità del cliente di sottrarsi al rispetto della legge o al pagamento del compenso del suo predecessore. In tale ultimo caso dovrà invitare il cliente a saldare il collega (salvo che il compenso non sia stato debitamente contestato).
Compenso
Sul compenso non ci potranno più essere dubbi: esso deve essere pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.
Trattamento economico dei tirocinanti
Più tutele per gli aspiranti commercialisti. Sebbene il Codice riconosca la natura gratuita del tirocinio impone, tuttavia, trascorsi i primi sei mesi, di riconoscere al tirocinante un rimborso spese forfettario, da concordare insieme. Ai tirocinanti più meritevoli (il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo Studio) potranno essere attribuite ulteriori somme a titolo di borsa di studio.
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